REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ARTE DI STRADA NEL COMUNE DI MESSINA


Art.1 – Principi e Finalità

Il Comune di Messina valorizza e promuove lo sviluppo della cultura e della libertà dell’arte in ogni sua forma, in particolare, tutte le espressioni artistiche e creative esercitate in spazi pubblici e aperti al pubblico di cui ne riconosce il valore artistico, culturale e sociale.

Il presente regolamento intende favorire, all’interno del territorio comunale, la fruizione, da parte della collettività, dell’arte di strada accogliendo gli artisti nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale.


Art.2 – Definizione

E’ definita “Arte di strada” l’attività artistico-creativa che si svolge in luoghi pubblici e aperti al pubblico senza l’impiego di un palcoscenico e/o strutture e attrezzature fisse. L’artista si esibisce in maniera indipendente, senza legami contrattuali, attraverso attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dall’estemporaneità e dalla cosiddetta “fruizione immediata”. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano, altresì, a coloro i quali svolgono un’attività artistica con modalità riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n.773 del 18/06/1931 e sue modificazioni intervenute.


Art. 3 – Modalità di esibizione

L’occupazione dello spazio da parte dell’artista di strada è sottratta al regime dell’occupazione del suolo pubblico. Lo spazio necessario all’esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse. E’ consentita l’occupazione limitatamente alla durata dell’esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.

L’Amministrazione Comunale può vietare l’esibizione per motivi quali sicurezza e ordine pubblico nonché in caso di eventi organizzati in concomitanza dalla stessa o da altri enti pubblici.

L’artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato.

L’artista non può esibirsi per più di un giorno consecutivo nel medesimo luogo al fine di facilitare la rotazione delle attività artistiche.

L’artista di strada risponde, durante la permanenza nella postazione e in esito alla performance, di eventuali danneggiamenti al manto stradale e/o a qualsiasi struttura pubblica, nonché a eventuali danni a persone e/o cose derivanti da un comportamento tenuto dallo stesso di cui l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità.


Art.4 – Applicazione

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione su tutto il territorio comunale, con le seguenti esclusioni e limitazioni:

- l’esercizio dell’attività dell’artista di strada non è consentito davanti e in prossimità dei luoghi di culto durante l’orario delle funzioni;

- le esibizioni artistiche di cantanti e suonatori producono emissioni sonore con l’utilizzo di casse, amplificatori e microfoni, possono essere svolte ad una distanza minima di 150 metri da ospedali, strutture sanitarie ed assistenziali nonché scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse e, in ogni caso, le emissioni sonore da essa prodotte non devono essere nitidamente percepibili in tali luoghi;

- l’uso di piccoli impianti di amplificazione è consentito solo se le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla legge ed esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e il pomeriggio/sera dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

- le esibizioni che non producono emissione sonore sono consentite dalle ore 09.00 alle ore 23.30.

- la performance dell’artista non deve costituire mai intralcio alla normale circolazione stradale e pedonale e deve, in ogni caso, conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada. Deve essere garantita una distanza minima tra il luogo dell’esibizione e gli accessi ad abitazioni ed esercizi commerciali, nonché rispetto alla visibilità delle vetrine di questi ultimi;

- l’artista deve posizionarsi sempre in uno spazio tale da non interferire con l’attività e il pubblico di un altro artista che ha già iniziato la propria esibizione.

Al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza della regolamentazione in materia, gli artisti di strada, che esercitano per la prima volta nel territorio comunale la loro attività non muniti di quanto prescritto all’art.5, non incorrono in una delle sanzioni amministrative previste ma devono sospendere l’esibizione e provvedere immediatamente a regolarizzare la loro posizione secondo quanto qui di seguito disposto.


Art.5 – Codice etico di comportamento

La scelta di esibirsi sul territorio comunale implica per l’artista il rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento e l’accettazione automatica del cosiddetto “Codice etico di comportamento” (all. A). L’artista dovrà sempre portare con sé il suddetto codice e l’autocertificazione debitamente compilata e inviata al Corpo di Polizia Municipale, nella versione cartacea o nel suo equivalente digitale, scaricabile dal sito del Comune di Messina.


Art.6 – Sanzioni

Nel caso in cui l’artista di strada non sia in possesso di quanto richiesto all’art.5, fatto salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 4 del presente regolamento, sarà soggetto a una multa pari a euro 50 €. Per tutte le altre eventuali violazioni commesse si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.


CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

 

  • L’artista di strada si esibisce senza compromettere in alcun modo la quiete pubblica nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e

ambientale;

 

  • L’artista di strada si esibisce nel rispetto di tutte le culture e religioni;

 

  • L’artista di strada si pone cordialmente nei confronti degli abitanti, degli esercenti e degli altri artisti, senza limitare le libertà costituzionalmente garantite di ognuno di essi;

 

  • L’artista di strada è cosciente della responsabilità individuale delle proprie azioni in caso di danno a cose e/o persone;

 

  • L’artista di strada non mendica e non riceve retribuzione prestabilita da enti o organizzazioni pubbliche o private;

 

  • L’artista di strada accetta gli applausi e/o le critiche nonché le eventuali offerte che il pubblico vorrà riconoscere per la sua arte;

 

  • L’artista di strada, di fronte a regolamenti ingiusti e/o vessatori, si riserva il diritto di contestazione del regolamento in materia, nelle sedi appropriate;

                                                 

  • L’artista di strada non esercita il commercio ambulante ad eccezione di quanto previsto dall’art.61 comma 2, lettera f, D.M. del 4 agosto 1988 n.375. [ f) a chi vende o espone per la vendita 

le proprie  opere dell'ingegno di carattere creativo;


  • L’artista di strada dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina dell’arte di strada nel Comune di Messina e si impegna a rispettare le prescrizioni ivi contenute.

Artisti di strada - Modulo autocertificazione

Nome(Obbligatorio)
GG slash MM slash AAAA
Indirizzo di residenza(Obbligatorio)
Email(Obbligatorio)

NUMERO ARTISTI E TIPOLOGIA DI ESIBIZIONE:

(in caso di gruppo artistico, composto massimo da sette persone, indicare il numero di elementi per ogni tipologia di esibizione)
Limitazioni sull'orario: esibizioni sonore dalle 10.00 alle ore 13.30 e il pomeriggio/sera dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Per le esibizioni che non producono emissione sonore sono consentite le esibizioni dalle ore 09.00 alle ore 23.30
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Ora(Obbligatorio)
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GG slash MM slash AAAA
Ora
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GG slash MM slash AAAA
Ora
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In caso di esibizione di un gruppo artistico, indicare qui di seguito, i nominativi degli elementi che lo compongono (max sette persone)